Ispezioni in materia di rapporti di lavoro. Il “nuovo” istituto della conciliazione monocratica: chiarimenti e indicazioni operative del Ministero del Lavoro.
La conciliazione monocratica è stata introdotta dall’art.11 del D.Lgs 124/2004 e regolamentata dalla Direttiva Ministeriale del 18 settembre 2008.
Recentemente il Ministero del Lavoro, rilevandone lo scarso utilizzo e volendo promuoverne la maggior diffusione, ha emanato la Circolare n. 36/2009, con la quale ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative sui presupposti di attivazione dell’istituto e sulle modalità gestionali dello stesso.
Ecco in sintesi come funziona la conciliazione monocratica e quali sono le ipotesi di applicazione di tale istituto.

Campo di applicazione 
Quando il lavoratore si rivolge alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) per denunciare irregolarità nella gestione e/o nello svolgimento del rapporto di lavoro, richiedendo così l’avvio di un’attività ispettiva da parte dell’Ufficio, la DPL, anziché procedere direttamente con l’ispezione, può avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate dal lavoratore, qualora ravvisi l’esistenza di elementi per una soluzione conciliativa della controversia.
In tali casi, secondo la citata Circolare ministeriale, la DPLdeve necessariamente informare il lavoratore denunciante della possibilità di definire la controversia mediante conciliazione monocratica: l’eventuale dissenso del lavoratore non impedisce comunque alla DPL di convocare formalmente le parti per esperire il tentativo di conciliazione monocratica.
Ed infatti, come noto, l’Amministrazione non ha l’obbligo di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva a seguito della mera denuncia del lavoratore, ben potendo rifiutare di perseguire situazioni che appaiano palesemente pretestuose, oggettivamente inattendibili o prive di ogni fondamento.
Laddove però la richiesta di intervento non appaia palesemente infondata, la Circolarechiarisce che la DPL, anziché procedere alla verifica ispettiva, deve proseguire in via assolutamente privilegiata” la definizione della vicenda segnalata tramite la promozione del tentativo ci conciliazione.
La DPL, viceversa, deve procedere direttamente all’accesso ispettivo limitatamente alle richieste d’intervento caratterizzate dalla denuncia di irregolarità significativamente gravi e incisive, vale a dire quelle che:
– rivestano diretta ed esclusiva rilevanza penale;
– interessino altri lavoratori oltre al denunciante;
– riguardino fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento;
– abbiano ad oggetto esclusivamente profili di natura contributiva, previdenziale ed assicurativa.
Al riguardo, la Circolarechiarisce anche che il tentativo di conciliazione monocratica deve essere escluso solo laddove la richiesta di intervento riguardi direttamente fattispecie che integrino gli estremi di un reato (ad es. in caso di adibizione di lavoratrici madri a lavoro notturno, d’impiego di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno o di minori illegalmente immessi al lavoro), mentre risulta corretto il ricorso allo strumento conciliativo nei diversi casi in cui la fattispecie rappresentata potrebbe avere solo eventualmenteimplicazioni sul piano penale (ad es. lavoro nero in relazione alla omessa sorveglianza sanitaria).
Quando poi le richieste di intervento interessano altri lavoratori oltre al denunciante, l’Ufficio dovrà privilegiare il ricorso alla conciliazione monocratica laddove tale coinvolgimento sia solo eventuale o ipotetico. L’accesso ispettivo sarà viceversa dovuto laddove le irregolarità denunciate coinvolgano inequivocabilmente altri lavoratori e abbiano ad oggetto fenomeni di rilevante impatto sociale. Se, però, i lavoratori coinvolti sono tutti identificabili nominativamente si potrà procedere ad appositi tentativi di conciliazione monocratica attivati d’Ufficio sulla base delle indicazioni fornite dall’unico denunciante.
Conciliazione monocratica contestuale
La DPL può ricorrere anche d’ufficio allo strumento della conciliazione monocratica, quando nel corso di un accertamento ispettivo emergano “elementi per una soluzione conciliativa della controversia”.
Per tale ipotesi, denominata di “conciliazione contestuale”, il personale ispettivo è tenuto ad acquisire “il consenso delle parti”, mediante apposita verbalizzazione, anche successiva al verbale di primo accesso ispettivo. Tale consenso, peraltro, potrà essere reso separatamente, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, facendo espresso riferimento al verbale di primo accesso ispettivo.
Modalità di svolgimento
Al tentativo di conciliazione, che si svolge presso gli Uffici territoriali del Ministero, le parti possono presentarsi personalmente, con o senza assistenza sindacale o professionale, oppure rappresentate da persone munite di apposita e valida delega a transigere e conciliare.
Nel corso della procedura conciliativa il funzionario della DPL indica alle parti le possibili conseguenze dell’avvio del procedimento ispettivo (effetti, tempistica, sanzioni, ecc.) ed illustra altresì i vantaggi che la soluzione conciliativa comporta (celerità, soddisfazione delle pretese, ecc.).
La Circolare chiarisce che è possibile pervenire ad una conciliazione monocratica se nell’accordo vi sia il riconoscimento di periodo lavorativo intercorso tra le parti. Non potranno, quindi, concludersi conciliazioni monocratiche che si risolvano nella corresponsione di una somma di denaro da parte del datore di lavoro a titolo meramente transattivo, in assenza del riconoscimento di un pregresso e/o attuale rapporto di lavoro tra le parti.
Il funzionario della DPL potrà rifiutarsi di sottoscrivere l’accordo di conciliazione qualora appaia manifestamente volto a eludere norme imperative di legge a tutela dei lavoratori ovvero volto a precostituire false posizioni previdenziali.
Effetti della conciliazione e mancato accordo
La conciliazione determina l’estinzione del procedimento ispettivo.
Le eventuali somme pattuite a titolo contributivo e retributivo possono comportare il pagamento di ulteriori somme a titolo di sanzioni civili in relazione ad ipotesi di omissioni contributive.     
In caso di mancato accordo tra le parti, bisogna distinguere se questo è derivato da un comportamento del lavoratore o del datore di lavoro: nel primo caso l’attivazione dell’accertamento ispettivo non è automatico; nel secondo, invece, a seguito della indisponibilità a conciliare del datore di lavoro, la DPLè espressamente “invitata” dalla Circolare a procedere all’accesso ispettivo nel più breve tempo possibile.
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