Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di danni alla persona.
Il recente Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, ha posto l’accento sulla necessità di prevenire, in azienda, situazioni stressanti, potenzialmente lesive della salute dei dipendenti.
Ed infatti, l’art. 28 del nuovo TU sicurezza ha imposto ai datori di lavoro di inserire nella valutazione dei rischi anche quelli derivanti da “stress  lavoro-correlato” e di adottare le opportune misure di prevenzione.
Ma cosa si deve intendere per “stress lavoro-correlato”?
Una prima indicazione proviene dall’Europa: l’Accordo Europeo del 8.10.2004, recepito in Italia solo di recente ad opera dell’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008, haespressamente chiarito che “Lo stress non è una malattia, ma una situazione di prolungata tensione (che) può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute”. La definizione è quindi molto ampia e si presta a ricomprendere un gran numero di situazioni frequentemente riscontrabili al lavoro, e potenzialmente dannose per il lavoratore.
In questo contesto, deve il datore di lavoro nella valutazione dei rischi ricomprendere quei fenomeni riconducibili al c.d. mobbing? Il TU sicurezza impone di adottare misure di prevenzione contro il mobbing?

La questione è di non agevole soluzione, soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso fenomeno del mobbing non è, ad oggi, disciplinato dalla legge, ma è, piuttosto, oggetto di una vasta e non sempre univoca produzione giurisprudenziale.

Tra le questioni più dibattute, e che più vengono in rilievo in tema di mobbing (e più in generale in merito alla responsabilità del datore di lavoro per la salute dei propri dipendenti) vi è senz’altro il tema del danno risarcibile e delle sue molteplici varianti (danno patrimoniale, non patrimoniale, esistenziale, biologico, morale, estetico, relazionale, ect.).
In effetti, si è assistito, nell’ultimo decennio almeno, ad un proliferare di sentenze (soprattutto dei Giudici di Pace o della magistratura di merito) che hanno accolto, con sempre maggior larghezza, richieste di risarcimento per danni di ogni tipo (per la morte del cane o per la serata mancata al teatro, per le vacanze rovinate o per lo stress derivante dai disservizi postali) e che hanno legittimato la moltiplicazione dei profili risarcitori e, contemporaneamente, allargato la responsabilità civile (ad esempio dei datori di lavoro) anche per fatti prima considerati socialmente “neutri”, e non lesivi.
Con una importante Sentenza (n. 26972, dell’11.11.2008), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente chiarito e dato sistematicità al concetto del danno alla persona e definito i limiti della risarcibilità degli interessi non patrimoniali. Tra i passaggi più significativi della sentenza della Cassazione  vi è l’affermazione che, nell’ordinamento, non esiste un “diritto alla felicità” tout court,risarcibile ogni volta che se ne ravvisi la minima violazione. Ha osservato la Corte che “non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale”. La Corte ha anche statuito che “Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Questi importanti approdi giurisprudenziali sono senz’altro utili strumenti per l’interprete, per cercare di definire quali sono i reali rischi da “stress lavoro-correlato”, che risultano, pertanto, notevolmente ridimensionati e comunque adeguatamente contestualizzati.
Spetterà ora agli operatori del diritto, in primis alla magistratura di merito e agli Organi Ispettivi dare adeguata attuazione agli importanti (e per molti versi innovativi) orientamenti espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione.
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